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Modifiche al Superbonus: approvata la proroga fino al 2022

La legge di Bilancio 2021 prevede molte modifiche al Superbonus 110, inclusa la proroga “a step” fino al 2022

La proroga al Superbonus

L’emendamento approvato proroga l’applicazione della detrazione al 110% (Superbonus) per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021).

La norma precisa inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Detrazione degli interventi eseguiti nel 2022 in 4 quote annuali

Con il nuovo emendamento si prevede che la detrazione si ripartirà in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

Mentre per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 continuerà a valere quanto disposto nella legge Rilancio, ossia la ripartizione in 5 quote annuali.

Sì alla coibentazione dei sottotetti

La norma stabilisce che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella agevolazione, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Viene precisato che sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

Detrazione spese eliminazione barriere architettoniche

La disposizione stabilisce altresì che la detrazione si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche “art.16-bis, comma I, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” e anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.

Proroga interventi IACP fino a dicembre 2022

Gli istituti autonomi case popolari (IACP) secondo l’emendamento approvato potranno usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più solamente fino al 30 giugno 2022 (per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo).

Per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

Aumento limiti di spesa per Comuni colpiti da eventi sismici

Previsto l’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici.

Aumento applicato a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza.

Gli incentivi per gli interventi antisismici spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Estensione detrazione agli impianti solari su pertinenze

La detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

Riscrittura delle regole per la detrazione dei punti di ricarica delle auto elettriche

L’emendamento con il nuovo comma 8 dell’articolo 119, introdotto dalla disposizione, prevede che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

  • 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
  • 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.
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Delibere in assemblea e polizza assicurativa

Vengono chiarite le modalità per le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spesa nonché i requisiti necessari al rispetto dell’obbligo di sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni.

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